Per il periodo 2020-2021 il disegno di legge di Bilancio 2020 prevede un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Rispetto, infatti, all’attuale scaglionamento previsto dalla precedente Manovra finanziaria per il triennio in corso, strutturato su 7 fasce con rivalutazione piena solo per le pensioni fino a tre volte il minimo, si articola un nuovo meccanismo con 6 differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, equivalente a 513 euro.Nel disegno di legge di Bilancio 2020, all’esame del Senato, si rivede il meccanismo di perequazione, così come era stato anticipato dal Governo nell’ambito del tavolo di confronto con i sindacati.Rispetto all’attuale scaglionamento previsto dalla precedente manovra finanziaria per il triennio in corso, strutturato su sette fasce con rivalutazione piena solo per le pensioni fino a tre volte il minimo, si articola un nuovo meccanismo con sei differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il trattamento minimo (pari a 513 euro), cioè quelli che arrivano a 2.052 euro.La valutazione di parte sindacale reputa però la misura insufficiente e si chiede la rivalutazione piena per una fascia più ampia di pensionati oltre all’estensione della quattordicesima anche alle persone che hanno redditi pensionistici tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese.
Attuale meccanismo di perequazione
La legge di Bilancio 2019, contrariamente a quanto previsto dalla normativa che avrebbe previsto un ritorno ad una indicizzazione piena, ha previsto un meccanismodi sterilizzazione per un ulteriore triennio nel periodo 2019-2021.In particolare, si è riconosciuta la perequazione sulla base di sette fasce con aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo.Più nello specifico si è confermato l’adeguamento all’inflazione del 100% solo per gli assegni fino a 3 volte il minimo del trattamento INPS (pari a 1.539 per il 2019).Per gli importi superiori e fino a 4 volte il minimo è garantito il 97% dell’adeguamento, misura che scenderà al 77% per le pensioni tra 4 e 5 volte e al 52% per quelle tra 5 e 6 volte il trattamento minimo. La rivalutazione viene riconosciuta in misura inferiore al 50% per le pensioni con importi più alti, precisamente al 47% per quelle tra 6 e 8 volte il trattamento minimo, al 45% per quelle tra 8 e 9 volte e al 40% per gli importi superiori a 9 volte la pensione minima INPS.
Novità dalla legge di Bilancio 2020
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:1) nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;2) nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;4) nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;5) nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
Cosa succederà dal 2022
Il disegno di legge di Bilancio 2020 prevede poi, dal 1° gennaio 2022, il ritorno all’applicazione dell’indice di rivalutazione automatica delle pensioni secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della l. n. 448/1998:a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;b) nella misura del 90% o per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Fonte: Ipsoa 05/11/2019