Le esigenze delle lavoratrici al centro della strategia previdenziale del Governo. Sulla pensione “al femminile”, si ragiona per introdurre, in maniera strutturale, una nuova modalità di flessibilità in uscita “unisex”, con il requisito anagrafico di 64 anni e almeno 20 anni di contributi versati e calcolo della pensione integralmente con il metodo contributivo. Si abrogherebbe, così, la disposizione vigente che impone, per l’accesso alla pensione anticipata, un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Nel frattempo, si manterrebbe opzione donna, che convergerebbe, in modo graduale, verso i nuovi requisiti.Nella strategia previdenziale del Governo, che da quanto si apprende si articolerà in un primo step rappresentato dalla legge di Bilancio 2020 e da un intervento più ponderato e di più ampio respiro entro il mese di aprile 2020, sembra profilarsi una marcata attenzione per le esigenze delle lavoratrici.Va ricordato come sia nel programma della maggioranza di Governo che nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza ed ancora nel documento di Bilancio si cita espressamente la volontà di rinnovare opzione donna e l’APE sociale che, già nella attuale formulazione, si declina a intercettare bisogni peculiari della platea femminile.Ma quali potrebbero essere le evoluzioni?
Opzione donna
Nell’immediato la sperimentazione di opzione donna dovrebbe prorogarsi anche per il 2020.È da evidenziarsi che opzione donna è operativa fino al 31 dicembre 2019 per le donne lavoratrici che hanno maturato un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni e hanno raggiunto almeno 58 anni di età anagrafica se dipendenti, elevati ad almeno 59 anni se autonome, entro il 31 dicembre 2018.In caso di adesione a tale canale di pensionamento si applica poi la finestra mobile pari a:- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le possibili evoluzioni
Per cogliere i profili in divenire, è utile volgere lo sguardo al disegno di legge AS N. 1010, presentato in Senato a fine gennaio scorso e recante “Misure urgenti per la flessibilità e l’equità intergenerazionale del sistema previdenziale”, che costituisce una avanzata base di ragionamento per la compagine di Governo.Cosa si prevede a tal riguardo? Si prevede strutturalmente, a tendere, una nuova modalità di flessibilità in uscita “unisex”, con il requisito anagrafico di 64 anni e almeno 20 anni di contributi versati e calcolo della pensione integralmente con il calcolo contributivo.Si abroga così la disposizione vigente che impone, per l’accesso alla pensione anticipata, un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Nel frattempo, si manterrebbe opzione donna che in maniera graduale convergerebbe verso i nuovi requisiti.Fino al 31 dicembre 2021 (si dovrebbe prevedere allora una ulteriore proroga con requisiti più bassi) le condizioni per accedervi sarebbero 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni di età per le lavoratrici autonome in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.A decorrere dal 1° gennaio 2022, il requisito anagrafico è incrementato di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di 64 anni di età.Si prevede poi un restyling dell’APE social con una versione cd. quota 92, che permetterebbe alle categorie beneficiarie della misura assistenziale di andare via con 62 annidi età e 30 di contributi.Per le lavoratrici che svolgono anche lavori di cura o per le lavoratrici madri, verrebbe previsto un bonus di un anno di sconto sui requisiti
Le modifiche al contributivo
È interessante anche evidenziare, con riguardo alle giovani lavoratrici, come il disegno di legge modifica anche i requisiti ordinari di accesso alla pensione di vecchiaia per tutti i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero per coloro che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.Per questi soggetti, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza del possesso del requisito anagrafico già previsto dalla riforma Fornero adeguato alla speranza di vita e il possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a venti anni. Si abrogherebbe così l’attuale previsione che impone per questi lavoratori, ai fini dell’accesso alla pensione, un importo dell’assegno non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.Contestualmente verrebbe abrogata la norma che prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni e un’anzianità contributiva di almeno cinque anni. Si prevede ancora, per questi soggetti, la possibilità di riscattare, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione.L’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (pari al 24%), ridotta nella misura della metà.La norma prevede inoltre la deducibilità totale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone del contributo da riscatto così calcolato.
Pensione di garanzia
Altro tema cui l’attuale Governo riserva grande attenzione è quello della pensione di garanzia per coloro che rientrano nell’applicazione integrale del contributivo, profilo di intervento anche del disegno di legge in oggetto. Nello specifico si attribuisce delega di intervento al Governo con – come principio direttivo – il riconoscimento a questi lavoratori del diritto all’integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato “pensione di garanzia”, di importo mensile pari a 750 euro.Inoltre, in funzione della più equa valorizzazione delle carriere contributive, la nuova disciplina dovrà prevedere una maggiorazione dell’importo minimo di pensione di garanzia, in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro.Infine, quale requisito di accesso alla pensione di garanzia, è previsto che il beneficiario non possegga redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
FONTE: Ipsoa 21 Ottobre 2019