Super e iperammortamento: proroga triennale per le imprese 4.0

Novità dal 2020 per super e iperammortamento. Secondo quanto indicato nel Documento Programmatico di Bilancio 2020 – DPB, inviato alla Commissione europea, per entrambi è prevista una proroga triennale. Per il super ammortamento la misura della maggiorazione verrà confermata al 30%, mentre per l’iperammortamento viene prevista una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile. Sarà esteso anche il periodo di validità del super ammortamento al 40% per gli investimenti in beni strumentali immateriali, come software e sistemi IT. Rimangono, però, alcuni aspetti ancora da chiarire per i due incentivi. Quali sono?Proroga triennale per il super e l’iperammortamento. È quanto si legge nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre ed inviato alla Commissione Europea.La conferma delle due importanti misure di incentivo per gli investimenti era molto attesa, visto l’approssimarsi della loro scadenza: super e iper ammortamento 2019, infatti, come previsto rispettivamente dal decreto Crescita e dalla legge di Bilancio 2019, potranno essere goduti in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 201 ovvero entro il 30 giugno 2020 (per il super ammortamento) o entro il 31 dicembre 2020 (per l’iperammortamento) nel caso in cui entro il 31 dicembre 2019 l’ordine venga accettato dal fornitore e sia pagato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.

Cosa prevede il DPB 2020

Diverse le anticipazioni contenute nel Documento in merito al futuro dei due benefici.Innanzitutto, viene indicato che la proroga del super e dell’iper ammortamento sarà triennale: con la legge di Bilancio 2020, quindi, si estenderà la vigenza dei due benefici fino all’anno 2022.Altro punto chiarito nel Documento Programmatico di Bilancio 2020 riguarda la misura della maggiorazione del super ammortamento per i beni strumentali nuovi, che resterà confermata al 30%.Il Documento precisa inoltre che ci sarà anche la proroga del super ammortamento al 40% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT), che potrà essere fruito dalle imprese che beneficiano dell’iperammortamento.Come specificato dalla legge di Bilancio 2019 (comma 229), si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Aspetti ancora da chiarire

Fin qui quanto previsto nel Documento Programmatico di Bilancio 2020. Per i dettagli, invece, bisognerà attendere il testo della legge di Bilancio 2020, che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre (termine tuttavia non perentorio).Un primo aspetto che la legge di Bilancio dovrà definire è la misura della maggiorazione dell’iperammortamento. Dalla lettura del DPB, infatti, non è chiaro se resteranno le aliquote a “scaglioni” introdotte dalla legge di Bilancio 2019 (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro).

Il Documento si limita a indicare “una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile”.La legge di Bilancio 2020, inoltre, dovrà chiarire, sia per il super che per l’iperammortamento, se resteranno in vigore i tetti massimi di spesa, pari rispettivamente a 2,5 e a 20 milioni di euro.Bisognerà aspettare la legge di Bilancio anche per avere la conferma dell’esclusione dal super ammortamento di tutti i veicoli compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR.Sulla base di quanto previsto nelle precedenti proroghe, dall’ambito applicativo sia del super che dell’iperammortamento dovrebbero continuare ad essere esclusi gli investimenti in:- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;- fabbricati e costruzioni;- beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario, con esclusione delle motrici; aerei completi di equipaggiamento).Dovrebbero essere confermati anche gli obblighi documentali per la fruizione dell’iperammortamento e del super ammortamento per i beni immateriali, previsti dall’art. 1, comma 11 della l. n. 232/2016 secondo cui l’impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A e/o all’Allegato B;- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.Per quanto riguarda l’iperammortamento, dovrebbero restare ferme anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge di Bilancio 2018, secondo cui se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione si verifica la cessione a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio così come originariamente determinate, a condizione che l’impresa nello stesso periodo d’imposta del realizzo sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologicheanaloghe o superiori ed attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione con una nuova dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.Dovrebbero essere confermate anche le disposizioni in materia di recupero dell’iperammortamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, del decreto Dignità, ai sensi del quale, se durante il periodo di fruizione dell’iperammortamento, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati (non temporaneamente) a strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), si deve procede al recupero della maggiorazione fruita (meccanismo di recapture).

FONTR:Ipsoa 21 Ottobre 2019