Nella legge di Bilancio 2020 (atto Senato S. 1586) trova spazio l’ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.Nello specifico, viene nuovamente concessa a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri e dei terreni agricoli ed edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, al di fuori del regime d’impresa.Per poter beneficiare di tale facoltà è necessario:- far predisporre e asseverare da un professionista abilitato un’apposita perizia di stima;- versare l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare o la prima rata della stessa,entro il 30 giugno 2020.L’imposta sostitutiva viene fissata nella misura unica dell’11% per la rideterminazione (parziale o totale) sia del valore delle partecipazioni non negoziate qualificate e non qualificate, sia dei terreni agricoli o edificabili, a differenza di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019, che prevedeva due distinte aliquote (10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni; l’11% per le partecipazioni qualificate).Nel caso in cui si opti per il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva, la prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2020, e le restanti due entro rispettivamente il 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022, più gli interessi del 3% da calcolarsi su base annuale a decorrere dal 30 giugno 2020.In caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta (unica soluzione o della 1° rata) non è possibile fare ricorso al ravvedimento operoso, pertanto l’opzione si considera non perfezionata e l’imposta versata può essere chiesta a rimborso (cfr. circolari n. 35/E/2004, n. 47/E/2011, n. 1/E/2013).Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato della rivalutazione e intenda avvalersi della nuova facoltà concessa dalla legge di Bilancio 2020, questi non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione. Non solo: può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.Il valore rideterminato a seguito della rivalutazione dei beni (terreni e quote) ha effetti unicamente ai fini della determinazione dei capital gain ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni siano ceduti a titolo oneroso.Il valore rivalutato non può essere utilizzato ai fini della disciplina dei redditi di capitale (art. 47, comma 7, TUIR).
Imposta sostitutiva sulle cessioni immobiliari
A decorrere dal 2020, l’imposta sostitutiva che le persone fisiche che effettuano cessioni immobili entro 5 anni dalla data di acquisto o di costruzione, decidono di versare in luogo della tassazione ordinaria, passa dal 20% al 26%.Leggi ancheLa legge di Bilancio 2020 colpisce il mattoneL’art. 67, comma 1, lettera b), TUIR qualifica come redditi diversi quelli rinvenienti dalla cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto/costruzione e la cessione siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché in ogni caso le plusvalenze rinvenienti da cessioni di terreni edificabili.I plusvalori possono, in alternativa alla formazione del reddito complessivo del percettore, scontare l’imposta sostitutiva del 26%.Nel caso in cui il cedente intenda optare per tale facoltà, deve farne esplicita richiesta al notaio nell’atto di vendita. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata, ricevendo la necessaria provvista dal cedente.
Rivalutazione beni d’impresa
La legge di Bilancio 2020 riapre anche i termini per la rivalutazione – da parte dei tutti i soggetti operanti in regime d’impresa – dei beni d’impresa risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e riguarda i beni d’impresa (ad esclusione degli immobili-merce) e le partecipazioni.I maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, da corrispondersi nella misura del 12% (in luogo del 16%) per i beni ammortizzabili e del 10% (in luogo del 12%) per quelli non ammortizzabili, in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.Il saldo attivo da rivalutazione può essere affrancato mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 10% da corrispondersi in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.Gli effetti della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo al 2019 (2022) e solo per gli immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2021.In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo al quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ossia 2023), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si tiene conto del costo del bene ante rivalutazione.
FONTE Ipsoa 16 Novembre 2019