Sta per scadere il termine entro il quale gli operatori nazionali possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in altri Stati UE per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel corso del 2018. L’istanza deve essere inviata – esclusivamente per via telematica, entro lunedì 30 settembre 2019 – al Centro operativo di Pescara, che provvederà a trasmetterla all’Autorità fiscale dello Stato membro di rimborso nei 15 giorni successivi alla ricezione dell’istanza dopo avere effettuato, con esito positivo, i controlli preliminari previsti dalla normativa.C’è tempo fino al 30 settembre per presentare istanza di rimborso dell’IVA estera. Alla richiesta di rimborso non deve essere allegato alcun documento cartaceo; solo nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi in merito alla validità della domanda, lo Stato membro di rimborso potrà richiedere la produzione degli originali cartacei dei documenti giustificativi del rimborso, prevedendo anche che l’esecuzione del rimborso possa essere subordinata all’acquisizione in via telematica di una copia delle fatture o delle bollette doganali se la base imponibile degli acquisti o delle importazioni è pari ad almeno 1.000 euro.Il termine del 30 settembre 2019 ha natura decadenziale (Corte di giustizia UE, 21 giugno 2012, causa C-294/11) e il Centro operativo di Pescara, nei successivi 15 giorni dall’avvenuta ricezione dell’istanza, ne dispone la trasmissione allo Stato membro di rimborso sempreché l’esito dei controlli svolti sia positivo.
Controlli preventivi del Centro operativo di Pescara
L’inoltro dell’istanza viene rifiutato se l’operatore nazionale, nel periodo di riferimento del rimborso:- non ha svolto un’attività d’impresa o di arte o professione;- ha effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione;- si è avvalso del regime di franchigia per le piccole imprese (ad esempio, regime forfetario), oppure del regime speciale per i produttori agricoli.Ai citati controlli, previsti dall’art. 38-bis1, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, si aggiungono quelli di cui all’allegato B del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° aprile 2010.
Presupposti del rimborso
L’operatore nazionale, nel periodo di riferimento, non deve essere stabilito nello Stato membro di rimborso, non dovendo ivi avere:- la sede della propria attività; ovvero- una stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali; ovvero- il proprio domicilio o residenza.Con la sentenza 25 ottobre 2012, nelle cause riunite C-318/11 e C-319/11, la Corte europea ha affermato che è la concreta effettuazione di operazioni imponibile da parte della stabile organizzazione, non già la sua mera esistenza nello Stato membro di rimborso, che preclude la restituzione dell’imposta. Con la sentenza 6 febbraio 2014, C-323/12 è stato, inoltre, stabilito che la mera identificazione del richiedente nello Stato membro di rimborso, per esempio per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, non preclude la restituzione dell’imposta.Il rimborso presuppone che l’operatore nazionale, nel periodo di riferimento, non abbia effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per:- i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori e le cessioni;- le cessioni e le prestazioni il cui debitore d’imposta sia il cessionario o il committente, in applicazione del meccanismo del reverse charge;- i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti che hanno aderito al regime MOSS (Mini One Stop Shop).Il rimborso presuppone, inoltre, che l’imposta sia detraibile in base ad una verifica che coinvolge non solo lo Stato membro del richiedente (Italia), ma anche lo Stato membro di rimborso.In primo luogo, l’istante deve svolgere un’attività che consenta l’esercizio della detrazione non solo in base alla disciplina dello Stato italiano, ma anche di quella dello Stato membro di rimborso, fermo restando, in secondo luogo, che il rimborso è ammesso nei limiti in cui l’imposta sia detraibile nello Stato membro di rimborso.
La gestione delle istanze
Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la data in cui gli è pervenuta la richiesta, nonché – entro 4 mesi dall’avvenuta ricezione della medesima – la propria decisione di approvazione o diniego del rimborso.In caso di accoglimento della domanda, il rimborso è effettuato, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del suddetto termine di 4 mesi, nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in altro Stato membro; in quest’ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall’importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.Entro il citato termine quadrimestrale, lo Stato membro di rimborso può, tuttavia, chiedere informazioniaggiuntive sia all’operatore nazionale, sia al Centro operativo di Pescara, che devono essere fornite entro 1 mese dalla data di ricevimento della richiesta. In tal caso, la decisione di approvazione o di rifiuto del rimborso, anziché entro il termine ordinario di 4 mesi, deve essere notificata all’operatore nazionale entro 2 mesi dal giorno in cui le suddette informazioni aggiuntive sono pervenute allo Stato membro di rimborso.Con la sentenza 2 maggio 2019, causa C-133/18, è stata esaminata la natura del termine mensile per la trasmissione allo Stato membro di rimborso delle informazioni, da quest’ultimo richieste, per decidere in merito alla restituzione dell’imposta. A favore del carattere non decadenziale del termine depone il contesto in cui la corrispondente disposizione si colloca nell’ambito della direttiva n. 2008/9/CE, cosicché la sua inosservanza non comporta l’automatico diniego del rimborso, potendo l’istante regolarizzare la domanda di rimborso fornendo gli elementi di prova nell’ambito della procedura di ricorso innanzi al giudice tributario.Il periodo a disposizione per la decisione relativa alla richiesta di rimborso non è comunque inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza nello Stato membro di rimborso; se quest’ultimo richiede ulteriori informazioni aggiuntive, la relativa decisione, per tutta o parte la richiesta di rimborso, è notificata al richiedente entro 8 mesi.
In caso di ritardo nel rimborso
Nei casi di ritardo nell’esecuzione del rimborso, sulle somme dovute si applicano gli interessi, nella misura prevista per i ritardati rimborsi IVA ai soggetti passivi italiani, ossia nella misura del 2% annuo, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui l’operatore nazionale non abbia fornito le informazioni aggiuntive richieste entro i termini previsti e, in ogni caso, fino a quando i documenti richiesti dallo Stato membro di rimborso non siano stati da quest’ultimo ricevuti.
In caso di rimborso indebito
In caso di rimborso indebito, cioè ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, lo Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero dell’importo indebitamente pagato, comprese le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi; se la sanzione amministrativa o gli interessi non vengono pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo fino ad un importo pari a quello non pagato.
FONTE: Ipsoa 27 settembre 2019