Quadro RW e scambio di informazioni: lettere di compliance “perfezionate”

L’Agenzia delle Entrate ha (ri)definito e perfezionato il contenuto delle lettere di compliance redatte a seguito dell’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW (e dei quadri reddituali collegati) per l’anno d’imposta 2016. Questa seconda “ondata” di comunicazioni – volte a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti grazie all’accesso in forma piena all’istituto del ravvedimento operoso – potrà contare su nuovi criteri selettivi, nonché sugli ulteriori dati pervenuti in seno all’Amministrazione finanziaria a seguito dell’implementazione del Common Reporting Standard da parte delle Giurisdizioni aderenti.L’Agenzia delle Entrate è pronta ad effettuare un secondo invio di migliaia di lettere di compliance relative all’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW (e dei quadri reddituali collegati) per l’anno d’imposta 2016.

In proposito, appare utile sottolineare sin da ora che l’obiettivo alla base delle suddette comunicazioni – al pari di quanto promosso con il precedente provvedimento n. 299737 del 21 dicembre 2017 – è quello di promuovere l’adempimento spontaneo assicurando al contribuente la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso, in forma piena.In particolare, da un punto di vista tecnico, le specifiche di cui al provvedimento n. 247672 del 12 luglio 2019 appaiono decisamente perfezionate soprattutto con riferimento ai seguenti aspetti:- puntuale individuazione dei contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti“adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.”;- raccolta e analisi delle informazioni di cui alle banche dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (incluse quelle contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari);- tutela della protezione dei dati personali – in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 36, comma 4, del regolamento UE n. 2016/679 e dall’art. 2-quinquesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali – con particolare riferimento alle misure di sicurezza (e di conservazione) volte a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati.In aggiunta, rispetto alle precedenti comunicazioni, appare utile ricordare che i dati rivenienti dallo scambio – che comprendono sotto l’ambito soggettivo i dati identificativi dei titolari di conto (e nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti) e sotto l’ambito oggettivo:- l’identificativo del conto;- il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;- il saldo o valore del conto;- l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto,- saranno messi a disposizione sia della Guardia di Finanza chedegli stessi contribuenti (nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale) nel solco del rinnovato rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente.In particolare, da un primo confronto tra il contenuto delle comunicazioni di cui al provvedimento n. 299737 del 21 dicembre 2017 e quelle delle comunicazioni di cui al provvedimento n. 247672 del 12 luglio 2019, è evidente che queste ultime assumono un tenore completamente diverso proprio in forza del perfezionamento delle richieste (e delle tecniche) a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

FONTE – Ipsoa 22 Luglio 2019