L’area di sufficienza delineata dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale sembra consentire al contribuente una relativa tranquillità rispetto alle potenziali ricadute in materia di controlli e accertamenti. La recente posizione dell’Agenzia delle Entrate, però, non delinea tutte le diverse possibili ipotesi che ruotano intorno ai voti che – se non consentono il raggiungimento del premio – comunque non permettono nemmeno di annoverare il contribuente nella sezione “cattivi” della nuova lavagna fiscale. Cosa accade allora al contribuente che si ritrova nella terra di mezzo tra l’inaffidabilità e il regime premiale?
Uno dei “temi caldi” dell’avvento degli ISA è rappresentato dalla ricaduta che la pagella del fisco potrebbe avere, per il contribuente, sul versante del controllo e dell’accertamento, attesa la sostanziale differenza tra le disposizioni vigenti quanto ai nuovi indicatori e gli antesignani studi di settore.
In effetti, abituati ad un ventennio di utilizzo delle risultanze di Gerico declinate a vario titolo in ambito accertativo – prima senza alcun contraddittorio e filtro, poi con contraddittorio obbligatorio e unitamente ad altri elementi corroboranti le risultanze matematico-statistiche – è difficile, se non crederci, almeno abituarsi d’emblée che la miriade di indicatori generati dalla SOSE, in fondo, non alimenterebbero altro che uno strumento di compliance.
Indicatori sintetici di affidabilità: dati precompilati ad “assetto variabile”
Se il contribuente ha voto tra 6 e 7?
Ad una domanda circa il posizionamento di un contribuente tra 6 e 7, l’Agenzia delle Entrate ha affermato come il contribuente non dovrebbe essere sottoposto a controllo sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA.
L’affermazione è stata corroborata dal richiamo tanto alla normativa primaria, art. 9-bis, comma 14, D.L. n. 50/2017, quanto dal provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 126200/2019 del 10 maggio 2019, che tracciano lo spartiacque in corrispondenza del voto 6 (anche se, a voler essere puntuali, il provvedimento dispone come ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o “uguale” a 6).
Anche se non si tratta di una posizione connotata dall’ufficialità di una circolare, la risposta fornita al videoforum è tale da avviare qualche riflessione.
La prima: piuttosto che un’affermazione circa il fatto che “il contribuente non dovrebbe essere sottoposto a controllo sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA”, era ragionevole attendersi una posizione riguardo la circostanza che le “sole” risultanze degli indicatori, e quindi il “voto” conseguito, non sarebbero sufficienti per la sottoposizione al controllo fiscale.
Non entro qui nel merito della validità o meno di modello statistico, dati assunti quali parametri di riferimento e risultanze, ma se anche la norma istitutrice fa riferimento ad ulteriori elementi per l’inserimento nel piano dei controlli – l’analisi della sezione dell’anagrafe centrale dei rapporti finanziari – e quanto sinora affermato dall’Amministrazione finanziaria che “dalla finalità di rendere più efficace l’azione accertatrice, tipica dei vecchi studi di settore, si è passati, con i nuovi indicatori, a perseguire l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari” (cfr. L’Agenzia informa – Gli indici sintetici di affidabilità fiscale: i vantaggi per imprese e professionisti – giugno 2019), un utilizzo “diretto” degli ISA mi appare per lo meno improvvido.
La seconda: limitarsi a definire il raggiungimento del voto di sufficienza, dal bastevole 6,1 ai paradisiaci 9 o 10 che dischiudono le porte dei benefici, quale condizione di esclusione dai controlli potrebbe volere dire che non si terrebbe conto se il voto è stato raggiunto “naturalmente” o per “adeguamento”.
Il che risulterebbe adesivo all’affermata funzione del perseguimento dell’obiettivo di favorire l’emersione spontanea, così da trovarci, in altre parole, di fronte a un rinnovato strumento di reperimento di gettito.
FONTE – Ipsoa 20 Luglio 2019