Ai fini degli ISA 2019, la verifica e l’eventuale correzione dei dati presenti nell’archivio del Fisco deve essere effettuata esclusivamente quando scatta l’applicazione di uno o più indicatori di anomalia (ad esempio, quello rappresentato dalla corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU 2019). Negli altri casi, qualora sussistano delle divergenze tra i dati dichiarati (a disposizione del contribuente) e quelli messi a disposizione dal Fisco, ma senza alcun effetto sugli indicatori di anomalia, il contribuente può astenersi dalla necessità di correggere le informazioni.Sono trascorse quasi due settimane dalla possibilità di utilizzare il nuovo software per il calcolo del valore dell’ISA, cioè dell’indicatore di affidabilità fiscale che “segnerà il destino” dei contribuenti, e gli interrogativi sono già numerosi. I dubbi trovano origine in un sistema completamente nuovo che impone, logicamente, dimestichezza e familiarità che, almeno durante questo primo periodo, mancano.Leggi ancheCalcola #IltuoISA: il software è on lineI dubbi riguardano soprattutto le verifiche e le modalità di utilizzo degli ulteriori dati che il contribuente dovrà acquisire dagli archivi del Fisco, necessari per il funzionamento del software e quindi per effettuare il computo dell’indicatore di affidabilità.
Gli ulteriori dati messi a disposizione dal Fisco
La novità assoluta consiste nell’acquisizione degli ulteriori dati, necessari ai fini del funzionamento del software, indicati nell’allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200/2019. Le fonti attraverso cui i predetti dati vengono reperiti e le modalità di utilizzo sono indicate nell’allegato 10 della nota tecnica e metodologica “variabili precalcolate” pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.I dubbi riguardano le operazioni di verifica e i comportamenti che concretamente dovranno essere assunti dai contribuenti. Il problema si pone soprattutto se i dati conosciuti dal contribuente dovessero differire da quelli messi a disposizione degli stessi dall’Agenzia delle Entrate. Eventuali difformità possono eventualmente far scattare gli indicatori di anomalia.Si tratta, quindi, di un punto estremamente delicato sul quale sarà necessario fare definitivamente chiarezza.
La nota metodologica
L’allegato 10 della predetta nota metodologica precisa che il contribuente può modificare i valori delle sole variabili valorizzate, ad eccezione dell’Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe tributaria”, che può essere modificato anche se non valorizzato. Invece non possono essere modificati i dati di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti.Si tratta, nello specifico, di valori medi (media dei sette periodi d’imposta precedenti) relativi agli ammortamenti dei beni mobili strumentali, dei canoni relativi ai beni immobili, delle spese per prestazioni rese da professionisti esterni, etc.Alcune di queste variabili (e non solo) faranno scattare l’applicazione di specifici indicatori di anomalia. La circostanza sarà la conseguenza diretta dal confronto e dalla divergenza tra i dati presenti negli archivi del Fisco e quelli indicati nel modello ISA dal contribuente. In alcuni casi, però, il contrasto tra le informazioni potrebbe essere dovuto ad errori commessi dal contribuente. Per tale ragione è opportuno, prima di considerare definitivo il valore dell’ISA, effettuare una verifica sulle ragioni della difformità delle informazioni.
Criteri da seguire per la modifica dei dati acquisiti
Uno degli indicatori di anomalia è rappresentato dalla corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU 2019.La nota metodologica precisa che l’indicatore controlla la corrispondenza tra i compensi dichiarati nel quadro G del modello di rilevazione dei dati con le somme imponibili che il sostituto d’imposta corrisponde al professionista, in qualità di percipiente, desunte dai modelli CU.Se i compensi dichiarati sono superiori a quelli risultanti dalle CU presenti nell’archivio del Fisco, l’indicatore di anomalia non trova applicazione e lo stesso assume un valore pari a 10. Viceversa, l’indicatore è applicabile e assume valore 1 se l’ammontare dei compensi dichiarati è inferiore all’importo risultante dalle CU presenti nell’archivio del Fisco.I dati (i compensi) non potranno mai coincidere per due ragioni.In primis i compensi percepiti nell’anno dal professionista, e indicati nel quadro G del modello ISA, potrebbero riguardare anche prestazioni effettuate nei confronti di privati non in possesso della qualifica di sostituto d’imposta.Inoltre, i sostituti di imposta hanno tempo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle CU 2019 fino al 31 ottobre 2019.Tendenzialmente, quindi, l’ammontare dei compensi presenti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria è sottostimato rispetto ai compensi effettivamente percepiti. In molti casi, quindi, i compensi indicati nel quadro G dell’ISA del professionista saranno superiori rispetto ai dati presenti nell’archivio del Fisco. Conseguentemente l’anomalia non scatterà e non sarà neppure necessario modificare il dato dei compensi – presente nell’archivio del Fisco – per far coincidere l’informazione con quella dichiarata dal contribuente.Ad esempioSe i compensi indicati dal professionista nel quadro G ammontano a 85.000 euro e quelli presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate sono pari a 62.000 euro, non sarà necessario correggere il dato. In tale ipotesi l’indicatore non segnalerà alcuna anomalia. L’anomalia scatterà solo nell’ipotesi inversa e quindi sarà necessario effettuare una verifica circa la correttezza dei dati indicati ed eventualmente effettuare, ove necessario, la correzionedell’informazione.Dall’esempio si può quindi trarre il principio generale secondo cui la verifica e l’eventuale correzione dei dati presenti nell’archivio del Fisco deve essere effettuata esclusivamentequando scatta l’applicazione di uno o più indicatori di anomalia. Negli altri casi, qualora sussistessero delle divergenze, tra i dati dichiarati (a disposizione del contribuente) e quelli messi a disposizione dal Fisco, ma senza alcun effetto sugli indicatori di anomalia, il contribuente potrà astenersi dalla necessità di correggere le informazioni.
FONTE – IPSOA