In bilico la flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro?

Il Governo ha presentato la Nota di aggiornamento al DEF, che contiene le linee di azione che intende perseguire nel corso del suo mandato. Contrariamente ai rumors delle ultime settimane, che scommettevano sulla soppressione della flat tax al 20% per le partite IVA con ricavi e compensi tra 65.001 e 100.000 euro, la NaDEF non rivela nulla sul futuro della misura fiscale tanto criticata. L’applicazione della flat tax produrrebbe un’ingente perdita di gettito per le casse dello Stato (pari a 109 milioni di euro nel 2020, destinati ad aumentare nel successivo triennio). Tuttavia, una sua possibile soppressione violerebbe il principio della certezza del diritto, colpendo tutti quei contribuenti che avevano fatto affidamento su quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2019.La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) aveva preannunciato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’estensione della flat tax, con imposta sostitutiva del 20%, ai titolari di partite IVA con ricavi compresi, nel periodo d’imposta precedente, tra 65.001 e 100.000 euro

Stando alle voci delle ultime settimane, con la nuova legge di Bilancio l’Esecutivo potrebbe non estendere la flat tax per chi ha fatturato fino a 100.000 euro, recuperando così ben 2 miliardi di risorse economiche, che verrebbero impiegate in investimenti green e misure per gli asili nidi.Ebbene, ad oggi, nonostante l’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef), che fungerà da base per la prossima Manovra, tutto tace

Flat tax per partite IVA fino a 100.000 euro: ambito soggettivo e oggettivo

L’art. 1, comma 17, legge n. 145/2018, prevedrebbe (alla luce delle recenti dichiarazioni, il condizionale è d’obbligo) un’aliquota unica del 20% per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che avessero, nel periodo di imposta antecedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra i 65.001 e 100.000 euro.Aderendo al regime opzionale, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato secondo le regole ordinarie, sarebbe tassato con un’imposta unica sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali locali (regionali e comunali) e dell’IRAP. Inoltre, opererebbe anche l’esonero dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.

Esclusioni dal regime

Il regime de quo, comunque, non sarebbe accessibile a tutti.Tra i soggetti esclusi, nel successivo comma 19, rientrerebbero:- coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o del regime forfettario,- i soggetti non residenti (ad eccezione di coloro che, risiedendo in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, producano in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del loro reddito complessivo),- i soggetti che – in via esclusiva o prevalente – effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili,- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente, all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 TUIR, ovvero controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione,- coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso o sono intercorsi, nei due precedenti periodi di imposta, rapporti di lavoro.

Flat tax: abolizione o ridimensionamento nel 2020?

Si tratta di una domanda legittima attese le ultime dichiarazioni, dalle quali emergerebbe l’intenzione di abbandonare definitivamente l’imposta in esame.Tra gli elementi ostativi alla flat tax, giova rammentare in primis che, come affermato nella Relazione alla precedente legge di Bilancio, l’applicazione dell’imposta produrrebbe un’ingente perdita di gettito per le casse dello Stato (pari a 109 milioni di euro nel 2020, destinati ad aumentare nel successivo triennio).A ciò si aggiungono anche le diverse voci che sollevano ragionevoli dubbi in merito alla costituzionalità della flat tax, che violerebbe il principio di progressività di cui all’art. 53, comma 2, Cost..L’articolo, infatti, prevedendo che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”, attribuisce al sistema fiscale un compito, oltre che contributivo, anche redistributivo delle ricchezze tra i cittadini, in attuazione dei principi di solidarietà e di uguaglianza di cui agli articoli 2 e 3 Cost.. Principio, questo, che verrebbe violato:(i) dalla circostanza che gli stessi beneficiari della flat tax, percipienti redditi diversi (da 65.001 a 100.00 euro), sconterebbero la stessa incidenza impositiva, nonché(ii) dall’assoggettamento, invece, dei lavoratori dipendenti ad imposta progressiva.Se si ritenessero fondate tali eccezioni, però, andrebbe parimenti tacciato di incostituzionalità anche il regime forfetario.D’altro canto, anche la cancellazione dell’imposta secca al 20%, prevista dalla legge di Bilancio 2019, presterebbe il fianco a non poche criticità. Difatti, verrebbe violato il principio della certezza del diritto nei suoi sotto-principi dell’irretroattività degli atti normativi e della tutela del legittimo affidamento di tutti quei contribuenti che, nel 2019, hanno maturato i requisiti per usufruire della flat tax estesa.Nonostante ciò, la soppressione del progetto dell’imposta sostitutiva del 20% non appare così improbabile, specie considerando che, ad oggi, non è ancora arrivato il via libera della Commissione UE.Ciò permetterebbe al Governo di utilizzare il “piccolo tesoretto”, derivante appunto dall’abolizione del regime in commento, in misure più strategiche, come la realizzazione del “Green New Deal”.Per ora, però, trattandosi solo di ipotesi e supposizioni, bisognerà attendere il disegno di legge di Bilancio che dovrà essere presentato entro il prossimo 15 ottobre.

FONTE: Ipsoa 03 Ottobre 2019