Dalla proroga al 30 novembre per l’invio dei modelli dichiarativi al maggior lasso di tempo per l’emissione della fattura immediata (non più 10 ma 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione), dalla maggiorazione della mini-IRES a decorrere dal 2023 alla scadenza per i versamenti dei soggetti ISA, spostata al 30 settembre. Sono tante le novità fiscali che il decreto Crescita ha guadagnato nel passaggio alla Camera dei Deputati, senza dimenticare l’integrale deduzione dell’IMU sugli immobili strumentale a decorrere dal 2023 e le semplificazioni introdotte in ordine alla dichiarazione d’intento.Nel corso dell’iter di conversione alla Camera dei Deputati, il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) si è arricchito di una serie di novità di rilevanza fiscale, alcune delle quali già previste (e approvate in prima lettura) nel progetto di legge sulle semplificazioni fiscali.
Mini-IRES al 20% dal 2023
Le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del 4% (passa dal 24% al 20%) a decorrere dal 2023 sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.Per il 2019 l’aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 e 2022 del 20,5%.Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019 sarà emanato un decreto ministeriale con le disposizioni attuative.
Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi
A decorrere dal periodo d’imposta 2023 l’IMU sugli immobili strumentali è integralmente deducibile dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo.La deduzione è ammessa nella misura del:- 50% per il periodo d’imposta 2019;- 60% per il periodo d’imposta 2020;- 60% per il periodo d’imposta 2021;- 70% per il periodo d’imposta 2022.
Cedolare secca: soppresso l’obbligo di comunicazione
Viene abrogata la previsione secondo la quale – in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento – si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Presentazione della dichiarazione IMU e TASI
È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI.Leggi ancheIMU e TASI: cambia il calendario di presentazione della dichiarazione
Immobili concessi in comodato d’uso
Viene abrogata la previsione secondo cui – ai fini dell’applicazione della base imponibile IMU ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato – è necessario che il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.L’attestazione viene invece prevista nel caso di immobili locati a canone concordato.
Redditi fondiari percepiti
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento (e non più della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore). Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata in relazione alle somme conseguite a titolo di rimborso delle imposte.Le disposizioni hanno effetto a decorrere dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati in precedenza resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di pari ammontare.
Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi
In ordine al controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, gli uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte dei soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.Eventuali richieste di documenti effettuate dall’Amministrazione per dati già in possesso si considerano inefficaci.
Presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
Viene differito al 30 novembre il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IRAP.Leggi ancheRestyling per il calendario fiscale 2019: cosa cambia?
Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni e comunicazioni
I soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni commettono grave irregolarità nel caso di omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali hanno rilasciato l’impegno cumulativo alla trasmissione.Se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto abilitato, questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.
Versamento unitario
Viene ammesso il versamento unitario anche per le tasse sulle concessioni governative e per le tasse scolastiche. Tale previsione acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita.
Semplificazioni in materia di ISA
Al fine di evitare errori in fase dichiarativa, viene previsto che dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA sono esclusi quelli già contenuti negli altri quadri dei modelli dichiarativi previste ai fini delle imposte sui redditi.L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori economici, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati in suo possesso che risultano utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Tali previsioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica
A decorrere dal 1° gennaio 2020, in materia di ISEE, viene previsto che la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
Conoscenza degli atti e semplificazioni
Intervenendo sull’art. 6, comma 3 dello Statuto per la tutela dei diritti del contribuente viene previsto che l’Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.Inoltre, i modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.L’amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
Obbligo di invito al contraddittorio
L’art. 5, D.Lgs. n. 218/1997 viene modificato prevedendo che – qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni – il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.Inoltre, viene inserito il nuovo art. 5-ter che prevede l’invito obbligatorio. In particolare, l’ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.Sono esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parzialeprevisti dall’articolo 41-bis del DPR n. 60071973, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del DPR n. 633/1972.Leggi ancheObbligo di contraddittorio endoprocedimentale: ennesima fatica di Sisifo del legislatore?In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito.Fuori dei casi di particolare urgenza, il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento.La norma si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
Difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
La previsione per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale, deve essere interpretata nel senso che la stessa si applica esclusivamentenei casi in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura stessa ad assumer il patrocinio.Leggi ancheAgenzia delle Entrate-Riscossione in giudizio anche con difensori esterni
Ravvedimento parziale: norma di interpretazione autentica
Con l’inserimento del nuovo art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/1997 viene previsto che l’art. 13 (relativo al ravvedimento operoso) si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dello stesso art. 13.Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.Le disposizioni si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Rientro dei cervelli
La norma relativa agli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) viene estesa anche agli sportivi professionisti, i cui redditi di lavoro dipendente, assimilati a redditi da lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.Per tali rapporti di lavoro, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.Leggi ancheDecreto Crescita: per aiutare il calcio italiano entra in campo anche il fiscoCon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione della norma.
Flat tax pensionati
In relazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi in capo ai soggetti titolari di redditi da pensione che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia, viene esclusa la necessità che redditi da questi percepiti siano di fonte estera.L’opzione è valida per 9 anni (e non più per 5 anni) ed è revocabile dal contribuente.Nel caso di revoca da parte del contribuente, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti.Gli effetti dell’opzione cessano, inoltre, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi.La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Modifiche al regime dei forfetari
Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti. Tale previsione – che abroga quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019 – viene incontro alla possibilità di avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori.Leggi ancheRegime forfetario: obbligo di ritenuta sui dipendenti con effetto retroattivoData la decorrenza retroattiva della previsione, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto Crescita sarà trattenuto a valere dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.Inoltre viene previsto che gli obblighi informativi relativi ai contribuenti che applicano il regime forfetario ( i quali sono tenuti a specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta) sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Incentivi per la valorizzazione dell’edilizia
Al fine di favorire la permuta dei vecchi edifici con i nuovi, viene disposto che fino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto a fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o, sui medesimi immobili, gli interventi previsti dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, nonché all’alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.Relativamente a tali fabbricati, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall’art. 333 del Codice delle assicurazioni private.Nel caso in cui non si verifichino le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al precedente periodo.
Esenzione TASI per gli immobili merce delle imprese costruttrici
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.Leggi ancheEsenzione TASI per gli immobili merce delle imprese di costruzione, ma solo dal 2022
Incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.Viene inoltre previsto che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Conferimenti
L’art. 177, comma 2, TUIR dispone che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società – mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (controllo di diritto) ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo – sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.Viene inserita la previsione secondo cui quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, quanto detto trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’art. 87, comma 1, lettera a) – holding period – è esteso fino al 60° mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma
Bollo virtuale sulle fatture elettroniche
Nel caso di emissione di fatture elettroniche senza l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo è l’Agenzia delle Entrate ad integrare le stesse mediante procedure automatizzate.Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta di bollo resa nota dall’Agenzia si applica la sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 (30% dell’imposta).Tali previsioni si applicano alle fatture inviate allo SdI dal 1° gennaio 2020.
Corrispettivi giornalieri e lotteria degli scontrini
I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Inoltre, per il primo semestre di vigenza dell’obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 per soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri contribuenti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.Leggi ancheInvio telematico dei corrispettivi con moratoria per le sanzioniInoltre, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi alla lotteria degli scontrini è aumentata del 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
Rinvio del versamento delle imposte per i soggetti ISA
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
FONTE – IPSOA