Il disegno di legge di Bilancio 2020 prevede un nuovo intervento in materia di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità, per l’anno 2019, nella misura del 50 per cento.
Quali sono gli immobili strumentali
Il TUIR (art. 43, comma 2) considera strumentali:- gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Gli immobili strumentali per destinazione sono quelli che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall’imprenditore quali beni strumentali per l’attività d’impresa. L’utilizzo esclusivo ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa è basilare; qualora l’immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo non può più essere considerato strumentale per destinazione;- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili strumentali per natura).Gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti alle categorie catastali:
B | unità immobiliari per uso di alloggio collettivo |
C | unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie |
D | immobili a destinazione speciale |
E | immobili a destinazione particolare |
A/10 | uffici e studi privati (a condizione che quest’ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria) |
Cosa ha previsto il decreto Crescita
Modificando le disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2019, il decreto Crescita 2019 (D.L. n. 34/2019) ha incrementato progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (norma oggetto di modifica nella legge di Bilancio 2020).La percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;- 60% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;- 70% nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;- 100% (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.Come interviene la legge di Bilancio 2020La legge di Bilancio 2020 dispone la rimodulazione della deducibilità introdotta dal decreto Crescita 2019 regolando il solo anno 2019, ovvero il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si prevede la deducibilità nella misura del 50%.È stabilito, inoltre, che la deduzione si applichi nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.Leggi ancheNasce la super IMUIn sostanza la legge di Bilancio 2020 prevede l’abrogazione della misura transitoria della deducibilità del 70%, che avrebbe dovuto trovare applicazione per il periodo d’imposta 2022. Conseguentemente, viene anticipata di un anno, a tale periodo d’imposta, la deducibilità integrale dell’IMU sugli immobili strumentali.
La deduzione è utilizzabile da parte dei seguenti soggetti: società di capitali; enti; esercenti attività d’impresa, inclusi gli imprenditori individuali; società di persone; enti non commerciali in relazione ai beni immobili per l’attività commerciale esercitata; soggetti in contabilità semplificata; esercenti arti e professioni.Rimangono escluse le imprese e/o i professionisti che assolvono l’IMU su beni immobili non strumentali (ad esempio, immobili patrimonio) o detengono l’immobile al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale.
FONTE Ipsoa 18 Novembre 2019