La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019. Questa soluzione è in linea con le norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matrimonio e con le agevolazioni ed esenzioni previste.Con la risoluzione n. 80/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di agevolazioni prima casa in caso di separazione consensuale.
Le agevolazioni prima casa sono disciplinate dalla Nota II-bis, in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.La Nota II-bis dispone che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché’ una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.Se si tratta di cessioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.Queste norme non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici della prima casa, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.In linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita.Occorre evidenziare che però le nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matrimonio prevedono che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.Le agevolazioni sono applicabili anche nell’ambito dei procedimenti di separazione, come ormai sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999.Nell’ipotesi di acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto di un accordo di separazione, la Corte di Cassazione, stante la ratio della normativa, ha stabilito che non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione.In linea con ciò, si deve ritenere che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio
FONTE: Ipsoa 09/09/2019