Sulle auto aziendali la legge di Bilancio 2020 non tiene conto del principio del legittimo affidamento del contribuente. Infatti, un’impresa che ha scelto di concedere in uso promiscuo al dipendente un’autovettura sulla base delle disposizioni attualmente in vigore (che prevedono un determinato livello di tassazione), potrebbe ora vedersi “cambiare le carte in tavola”: le nuove disposizioni, che determinano un notevole aumento della tassazione, sono, infatti, retroattive e colpiscono anche le autovetture già in uso ai dipendenti. Sarebbe opportuno prevedere di limitare l’incremento della tassazione alle assegnazioni delle autovetture in uso promiscuo effettuate a favore dei dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2020.Il tema delle auto aziendali concesse in uso ai dipendenti è al centro del dibattito politico. È sufficiente sviluppare qualche rapido conteggio o effettuare qualche semplice riflessione per comprendere come disposizioni quali quelle in arrivo con la legge di Bilancio 2020 siano in grado di dare il colpo di grazia ad un settore, quello delle auto, ampiamente in crisi, che solo negli ultimi anni sembra mostrare segnali di lieve ripresa.
La concessione del benefit ai dipendenti
Le norme attualmente in vigore possono essere spiegate con semplicità e con un esempio. Se l’azienda concede in uso promiscuo a un proprio dipendente l’autovettura aziendale, presumibilmente impiegata nel fine settimana, attribuisce al lavoratore un’utilità, cioè un reddito, sotto forma di benefit. In tal caso il TUIR ne prevede, correttamente, la tassazione.Sorge però il problema di come determinare la misura del benefit, cioè del reddito in natura attribuito al dipendente e oggetto di tassazione.Preliminarmente deve essere considerata la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolando il 30%, pari a 4.500. In pratica si presume che il dipendente utilizzi l’autovettura per finalità personali per 4.500 chilometri. Il chilometraggio deve poi essere moltiplicato in base al costo stabilito dalla tabella ACI a seconda della tipologia di autovettura.Ora, invece, secondo quanto previso dalla modifica normativa della legge di Bilancio, viene eliminata la percentuale di riduzione del 30%. In pratica si presume che il lavoratore dipendente utilizzi l’autovettura concessa dall’azienda per la quale lavora, per fini privati, per 15.000 chilometri annuali.
L’incremento del benefit: considerazioni critiche preliminari
Ora, alla luce della nuova disposizione, viene eliminata la riduzione del 30%, sia pure, dopo la rimodulazione della norma, per i veicoli più inquinanti.Conseguentemente, l’importo del benefit attribuito al dipendente è di 15.000 chilometri. In pratica, si presume che il lavoratore utilizzi l’autovettura aziendale per fini personali percorrendo in un anno una tratta non superiore a 15.000 chilometri. Non è però difficile dimostrare, con semplici operazioni matematiche, che la stima è esageratamente elevata.Nel corso di un anno intero, quindi nell’arco di dodici mesi, sono compresi 48 fine settimana, per un totale di 96 giorni, aggiungendo anche 30 giorni di ferie, il numero complessivo delle giornate che, in linea teorica, consentono l’utilizzo dell’autovettura per fini personali sono 126, quindi circa un terzo dell’intero anno.In pratica prendere come riferimento, ai fini del calcolo del benefit, una percorrenza media convenzionale di 15.000 chilometri è come affermare che se il dipendente utilizzasse esclusivamente l’autovettura per finalità personali, quindi tutti i giorni, percorrerebbe 45.000 chilometri.È di tutta evidenza, quindi, come la percorrenza convenzionale, se non ridotta nella misura del 30%, è veramente eccessiva e non corrisponde in realtà al benefit che, neppure in via presuntiva, è attribuito al lavoratore dipendente. La misura è dunque macroscopicamente eccessiva.Il benefit risulta eccessivo anche se si considera la rimodulazione della norma che, con riferimento alla maggior parte dei veicoli, quindi diversi da quelli eccessivamente inquinanti, prevede che il reddito debba essere parametrato a 9.000 chilometri (60% rispetto alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri).Tale soluzione equivale ad affermare che se il dipendente utilizzasse esclusivamente l’autovettura per finalità personali, quindi tutti i giorni, percorrerebbe 36.000 chilometri. Ciò ipotizzando, come nell’esempio precedente, che l’uso a fini privati dell’autovettura venga effettuato durante 126 giorni dell’anno.Invece per le auto ibride o elettriche il problema non si pone in quanto il benefit continua ad essere commisurato, come in passato a 4.500 chilometri (15.000 x 30%).
Il legittimo affidamento dei contribuenti
Pur non rinunciando a sostenere l’iniquità della disposizione, che quindi dovrebbe essere “cancellata”, la novella non considera neppure il principio del legittimo affidamento del contribuente. L’impresa potrebbe aver deciso di concedere in uso promiscuo al dipendente l’autovettura ben conoscendo l’ammontare del benefit e del livello di tassazione. La scelta dell’azienda sarà stata dunque effettuata sulla base delle disposizioni attualmente in vigore che prevedono un determinato livello di tassazione.Ora, invece, cambiano le condizioni e il livello di tassazione risulta considerevolmente incrementato. Probabilmente, se le nuove condizioni fossero state previste sin dall’origine, l’azienda avrebbe potuto effettuare una scelta diversa.La norma, come detto, deve essere cancellata e comunque avrebbe dovuto perlomeno prevedere che l’incremento della tassazione fosse limitato per le assegnazioni delle autovetture in uso promiscuo effettuate in favore dei dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2020.Al contrario, invece, l’applicazione della disposizione è retroattiva e “colpisce” anche le autovetture già in uso ai dipendenti.
FONTE: Ipsoa 05/11/2019