L’INPS, con il messaggio n. 3606 del 2019, riepiloga i requisiti di base che devono essere congiuntamente posseduti dai collaboratori coordinati e continuativi, privi di occupazione, che intendono richiedere la DIS-COLL, a decorrere dal 5 settembre 2019. L’INPS rileva che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che – in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti – possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione dal lavoro fino al predetto evento.Con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019, l’INPS interviene in materia di indennità di disoccupazione mensile – denominata DIS-COLL – rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.La prestazione è riconosciuta ai soggetti che, in luogo dei tre mesi di contribuzione inizialmente richiesti, possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.L’INPS fa infatti presente che, a partire dal 5 settembre 2019, la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
FONTE: Ipsoa 7 Ottobre 2019