Contratti a tempo determinato: da quando è dovuto il contributo NASpI maggiorato?

L’INPS, con la circolare n. 121/2019, ha definito le modalità operative per l’esposizione all’interno del flusso UniEmens dell’incremento del contributo addizionale NASpI in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato. La legge di conversione del decreto Dignità ha fatto decorrere l’avvio della nuova disciplina dei rinnovi dei contratti a termine solo dal 1° novembre 2018. L’analisi delle indicazioni di prassi rivela, invece, un dettaglio operativo non trascurabile, al quale le aziende dovranno prestare molta attenzione. La maggiorazione del contributo NASpI andrà, infatti, versata per i rinnovi dei rapporti a termine effettuati dal 14 luglio 2018.La circolare INPS n. 121/2019 stabilisce le istruzioni per la gestione dell’incremento del contributo addizionale NASpI dovuto esclusivamente nelle ipotesi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. A questo fine appare opportuno mettere in evidenza il periodo temporale a decorrere del quale trova applicazione la maggiorazione dello 0,50%.Nello specifico occorre chiarire, attraverso l’analisi delle fonti normative di riferimento in vigore e della prassi amministrativa disponibile, se le aziende sono tenute ad incrementare il contributo addizionale NASpI a partire dal 14 luglio 2018 (entrata in vigore del Decreto Dignità) ovvero decorso il periodo transitorio (1° novembre 2018).

Contributo addizionale NASpI

La legge Fornero (art. 2 commi 25 e 28 della legge n. 92/2012) prevede che al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato sia applicato un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.Il contributo addizionale non si applica:a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (D.P.R. n. 1525/1963);c) agli apprendisti;d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.La finalità della norma (e del contributo) sta nel creare un disincentivo alla stipula di contratti di lavoro non stabili.Il contributo addizionale NASpI è oggetto di restituzione, successivamente al decorso del periodo di prova, se il datore di lavoro provvede alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Maggiorazione ex decreto Dignità

Il decreto legge n “Dignità” (DL n. 87/2018) ha rafforzato la finalità disincentivante del prelievo contributivo a carico delle imprese che ricorrono all’utilizzo dei contratti di lavoro a termine incrementando la misura del contributo addizionale NASpI.L’articolo 3 comma 2, parzialmente modificato dalla legge di conversione n. 96/2018, statuisce che il contributo NASPI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascunrinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, salvo che i rinnovi riguardino le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:· operai agricoli;· lavoratori domestici;· dipendenti pubblici;· lavoratori assunti per la sostituzione di lavoratori assenti;· lavoratori assunti per lo svolgimento di attività di insegnamentoricerca scientifica o tecnologica e similari qualora il datore di lavoro sia un’università privata, incluse le filiazioni di università straniere, un istituto pubblico di ricerca, una società pubblica per la ricerca e l’innovazione ovvero un ente privato di ricerca;· i lavoratori addetti alle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963. Le attività stagionali secondo le previsioni della contrattazione collettiva sono sottoposte al pagamento sia della contribuzione addizionale che di quella maggiorata.

Periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione

In sede di conversione in legge del Decreto Dignità, al fine di risolvere alcuni dubbi applicativi della riforma, la legge n. 96/2018 ha previsto un periodo transitorio in merito all’applicazione della disciplina dei rinnovi e delle proroghe dei contratti a tempo determinato. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 articolo 1 del decreto legge si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (ovverosia il 14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali a far data dal 1° novembre 2018.

N.B. Si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1, oltre a determinare la durata massima del rapporto a termine da 36 mesi a 12 mesi, stabiliscono il numero massimo di rinnovi o proroghe a 4 e l’apposizione di una delle causali di cui al medesimo comma qualora si proceda a rinnovo ovvero a proroghe (dopo i dodici mesi) fino a una durata massima pari a ventiquattro.

Indicazioni del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’emanazione della circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, interpreta e chiarisce le disposizioni contenute nel decreto Dignità.Nel dettaglio, il Ministero chiarisce che, scaduto il periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione, dalla data del 1° novembre 2018, trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni (sempre in caso di rinnovi ovvero dopo i dodici mesi in caso di proroghe).Allo stesso modo, terminato detto periodo, i rinnovi e le proroghe non possono essere superiori a 4.Il Ministero del Lavoro evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.L. n. 87/2018 (così come modificato dalla legge di conversione), il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, a far data dal 14 luglio 2018.

Istruzioni dell’INPS

Con la circolare n. 121/2019, l’INPS, in linea con l’orientamento del Ministero del Lavoro, ribadisce la tesi secondo la quale la maggiorazione del contributo in questione “è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018”.

In conclusione

Analizzando gli orientamenti della prassi amministrativa, si può dunque affermare che il periodo transitorio, introdotto dalla legge di conversione del Decreto Dignità con riferimento al regime dei rinnovi e delle proroghe, non riguarda la maggiorazione del contributo addizionale NASPI il quale deve essere applicato per ciascun rinnovo intervenuto a far data dal 14 luglio 2018.Pertanto l’azienda che, nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il 31 ottobre 2018, ha proceduto a rinnovare un precedente contratto di lavoro a tempo determinato facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 nella formulazione antecedente al D.L. n. 87/2018 (estendo ad esempio il rapporto a termine fino a 36 mesi ovvero provvedendo al quinto rinnovo), è tenuta ad applicare l’incremento del contributo addizionale come risultante dalla riforma.Gli effetti del periodo transitorio non sono quindi in sintonia fra di loro: da un lato vi è l’applicazione immediata dell’incremento del contributo addizionale, dall’altro la proroga di alcuni mesi degli effetti della nuova disciplina delle proroghe e dei rinnovi.Gli operatori, chiamati in questo periodo a determinare “a posteriori” il contributo addizionale da versare, dovranno quindi prestare particolare attenzione alle corrette decorrenze facendo riferimento alla data dell’operazione e non alla disciplina applicata.A questo proposito si ricorda che il messaggio INPS n. 3447 del 24 settembre 2019 ha recentemente concesso come termine per l’adempimento la compilazione dell’UniEmens relativo al mese di competenza di ottobre 2019.

FONTE: Ipsoa 3 Ottobre 2019