Washington ha sbloccato la ratifica della Convenzione tra Stati Uniti e Svizzera per evitare di pagare due volte le imposte: il Senato ha dato il via libera definitivo al rinnovo dell’accordo con la Confederazione elvetica, bloccato da circa un decennio. La nuova versione del trattato non dovrà essere ridiscussa, né sottoposta alle Camere federali; dunque, di fatto, avrà immediata validità. L’intesa riguarda tutte le entità giuridiche che hanno legami con l’estero nell’ambito delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Un toccasana, soprattutto per le aziende elvetiche che intrattengono rapporti finanziari e di interscambio significativi con gli Stati Uniti.Secondo il regolamento del Senato americano, un solo deputato può impedire che un progetto di legge sia trattato da tutta la Camera. E per anni il senatore repubblicano Rand Paul si è opposto alla convenzione sulla doppia imposizione (CDI), che in realtà era già stata firmata nel 2009. La ragione era che, a suo parere, il testo violava il diritto di privacy, implicando uno scambio e un trattamento dei dati eccessivamente in conflitto con i tradizionali canoni correlati alla garanzia dei diritti dei privati.Insomma, un eccesso di trasparenza.Per superare l’impasse è stato decisivo l’intervento del leader della maggioranza repubblicana al Senato, che ha trovato il modo di convincere i colleghi sul fatto che l’accordo, pur non essendo perfetto, agevola comunque le autorità statunitensi nell’ottenere informazioni da quelle svizzere in caso di sospetto di evasione e/o elusione fiscale.È corretto ricordare che – parallelamente al via libera alla Convenzione con la Svizzera – il Senato degli Stati Uniti ha ratificato anche gli accordi con il Giappone e il Lussemburgo, anch’essi bloccati da anni.
Le Convenzioni sulla doppia tassazione
Gli accordi ora approvati, in particolare quello con Berna, sono finalizzati a promuovere gli scambi con i partner commerciali, attirare investitori stranieri e contrastare in modo più efficace l’evasione fiscale attraverso lo scambio di informazioni.In effetti, tali convenzioni costituiscono un’infrastruttura normativa, non soltanto meramente fiscale, che consente ai flussi commerciali e ai transiti o spostamenti di capitali di riposizionarsi, a seconda dei reciproci interessi, sui rispettivi mercati.In particolare, la Svizzera ha concluso simili accordi con oltre 100 Stati e si adopera per ampliare questa rete. Sono inoltre state firmate otto convenzioni in materia di imposte sulle successioni e sulla massa ereditaria.In dettaglio, la lista di persone che possono beneficiare di una convenzione sulle doppie imposizioni è lunga e variegata e riguarda ad esempio: – persone che hanno un’abitazione permanente in due Stati contemporaneamente;- imprese esportatrici e gruppi di imprese con società straniere affiliate;- persone che esercitano un’attività lucrativa con impieghi temporanei all’estero. Naturalmente, queste intese in materia fiscale hanno un ruolo fondamentale anche per qualsiasi tipo di investimento all’estero perché evitano la doppia imposizione degli utili e dei ricavi da tali investimenti. Oltre a ciò, le convenzioni contemplano di regola determinati divieti di discriminazione, un meccanismo di composizione delle controversie e, come già accennato, una clausola sullo scambio di informazioni su domanda.
L’importanza strategica del via libera alla Convenzione
In sostanza, il rilievo dell’intesa salta agli occhi scorrendo alcuni dati.Dopo l’Unione europea, gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale della Svizzera.Nel 2017 il 15% delle esportazioni di prodotti svizzeri era diretto negli Stati Uniti, Paese dal quale proveniva il 7% delle importazioni elvetiche.Il volume degli scambi commerciali fra i due Paesi ha quasi raggiunto 120 miliardi di franchi.Con un volume di investimenti diretti di 309 miliardi di USD, la Svizzera occupa il settimo posto nella lista degli investitori negli Stati Uniti, stando alle classifiche americane.Negli Stati Uniti le imprese svizzere occupano circa mezzo milione di persone, mentre il Paese oltreoceano è il terzo investitore principale in Svizzera, con un volume di investimenti diretti di 137 miliardi di franchi nel 2017.Inoltre, in Svizzera ha sede il quartier generale europeo di alcune multinazionali americane e diverse grandi imprese statunitensi dispongono di centri di ricerca in Svizzera.
Le novità della Convenzione
Il 23 settembre 2009, gli Stati Uniti e la Svizzera hanno firmato il protocollo che modificava la Convenzione siglata già del 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (trattato USA-Svizzera). Il protocollo svizzero, corretto ulteriormente il 16 novembre 2010, aggiorna la disposizione relativa allo scambio di informazioni, affronta la tassazione dei dividendi percepiti da pensioni e fondi simili e include procedure arbitrali obbligatorie per alcuni casi che le autorità competenti dei due Paesi non sono state in grado di risolvere dopo un periodo ragionevole.
Scambio di informazioni
Il protocollo svizzero ha sostituito la disposizione relativa allo scambio di informazioni. In particolare, introduce modifiche che impongono alle autorità competenti di entrambi i Paesi di raccogliere e scambiare informazioni che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del trattato USA-Svizzera e delle rispettive leggi nazionali, su tutte le imposte, a condizione che la tassazione non ne risulti contraria al Trattato USA-Svizzera.Il nuovo protocollo contiene anche norme sulla protezione delle informazioni riservate e contro la violazione delle leggi nazionali. Infine, è ora previsto che lo Stato richiedente ottenga copie autenticate di documenti originali non modificati.
Tassazione dei dividendi di proprietà dei fondi pensione
La nuova Convenzione contiene anche la modifica dell’art. 10 e prevede che i dividendi derivanti un fondo pensione o da un altro regime pensionistico non sono comunque soggetti all’imposta nello Stato di origine.Per qualificarsi, le autorità competenti devono concordare sul fatto che l’accordo pensionistico o il piano di previdenza individuale corrisponda generalmente a una pensione o un accordo analogo riconosciuto a fini fiscali nell’altro Paese. Una speciale limitazione prevede che questa esenzione dal dividendo non si applichi se il fondo pensione controlla la società che paga i dividendi.
Arbitrato obbligatorio
Il protocollo prevede inoltre l’arbitrato obbligatorio per alcuni casi che le autorità competenti di ciascun Paese non sono state in grado di risolvere dopo un periodo ragionevole.Le disposizioni sull’arbitrato contenute nel protocollo svizzero sono simili alle altre disposizioni arbitrali obbligatorie che sono state incluse in altri trattati fiscali bilaterali statunitensi attualmente in vigore. In particolare, le procedure di arbitrato possono essere avviate solo se le dichiarazioni dei redditi sono state presentate in almeno uno dei Paesi per l’anno fiscale in questione, oppure qualora si tratti di un caso che le autorità competenti ritengono inadatto all’arbitrato e, ancora, se il contribuente interessato dalla decisione e i suoi rappresentanti si impegnano a non divulgare alcuna informazione ricevuta nel corso dell’arbitrato.Se tali requisiti procedurali sono soddisfatti, il procedimento arbitrale può iniziare non prima di due anni dopo che tutte le informazioni per l’esame di un accordo reciproco sono rese disponibili alle autorità competenti.
Entrata in vigore
Il protocollo svizzero entrerà in vigore allo scambio effettivo degli strumenti di ratifica. Cui seguirà l’annuncio ufficiale.Naturalmente, le date di validità delle varie disposizioni all’interno del protocollo differiscono.In particolare, il protocollo diventa efficace per quanto riguarda le ritenute alla fonte, per gli importi pagati o accreditati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sua entrata in vigore (ad esempio, il 1 ° gennaio 2020, supponendo che il protocollo svizzero entri in vigore nel 2019).Per lo scambio di informazioni, il Protocollo svizzero avrà effetto per le richieste presentate alla data di entrata in vigore o successiva a quest’ultima per le informazioni detenute da una banca o da un altro istituto finanziario e si riferisce a qualsiasi data che abbia inizio a partire dalla data della firma della Svizzera o successiva al 23 settembre 2009.Per tutti gli altri casi di scambio di informazioni, il protocollo svizzero avrà effetto per le richieste di informazioni relative a periodi fiscali che iniziano il o dopo il primo giorno di gennaio dell’anno successivo alla data della firma (ovvero 1° gennaio 2010).La disposizione arbitrale obbligatoria avrà effetto sia per i casi che sono esaminati dalle autorità competenti a partire dalla data di entrata in vigore del protocollo, sia per i casi che vengono presi in considerazione dopo tale data.
FONTE: Ipsoa 17 Settembre 2019