ISA: l’Agenzia delle Entrate entra nel vivo delle pagelle fiscali

Secondo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di ISA: la circolare n. 20/E del 2019 “ratifica” alcuni quesiti rivolti da Ordini professionali e Associazioni di categoria aventi per oggetto aspetti specifici del nuovo algoritmo di controllo. Le questioni sottoposte, e le relative risposte, ove ce ne fosse bisogno, dimostrano ulteriormente che la sperimentazione per il 2018 era un vero e proprio “atto dovuto”. Soprattutto alla luce di alcuni indicatori di anomalia, ad esempio quello relativo all’apporto delle figure non dipendenti nelle società di persone ovvero quello relativo alle spese per dipendente nelle piccole imprese, per i quali la stessa circolare n. 20/E, in più di una circostanza, si arrende all’evidenza di alcune lacune.Con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate interviene con un nuovo documento di prassi in materia di ISA: si tratta della “ratifica” di una nutrita serie di quesiti che nei mesi scorsi hanno tempestato l’Amministrazione finanziaria quanto alla nuova pagella fiscale.Il documento è “pulviscolare”, atteso che risolve molti dubbi su casi specifici, ma, per questo motivo, utilissimo: si va infatti, dall’utilizzo dei dati risultanti dagli ISA nell’ambito dei controlli sino ai dati precompilati, passando per le segnalazioni inerenti al software.Dal tenore dei quesiti, che certamente rappresentano un ridottissimo campione statistico dei dubbi e delle perplessità che in questi mesi hanno affitto, e affliggono ancora, gli studi professionali, emerge ancora di più la necessità che per il periodo d’imposta di prossima rendicontazione gli indicatori vengano applicati in via esclusivamente sperimentale.Soffermiamoci quindi su alcuni aspetti della circolare a mio avviso meritevoli di essere, su tutti, segnalati in questo primo intervento.

ISA: le ricadute sui controlli

Il primo aspetto: la ricaduta degli ISA in materia di controlli.Proprio il primo quesito investe la circostanza se un punteggio particolarmente basso espone il contribuente ad una procedura automatica di controllo ovvero se necessitano ulteriori elementi corroboranti le risultanze degli indicatori.La risposta dell’Agenzia è stata laconica, con il semplice rinvio al dettato normativo che statuisce l’utilizzo degli ISA nell’ambito dell’analisi del rischio e alla previsione del decreto direttoriale che prevede tale eventualità a fronte di un voto pari o inferiore a 6.Qualche parola in più in ordine ad ipotetici “ulteriori elementi” avrebbe contribuito ad attenuare il convincimento, in me decisamente marcato come sanno i lettori, che si tratta di un ennesimo strumento di reperimento del gettito.Circostanza, questa, che appare confermata dalla chiusura della risposta quando si afferma che “l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo”.

Perfettibilità degli algoritmi

Il secondo aspetto: la “perfettibilità” degli algoritmi.Che nessuno sia perfetto è cosa nota: conseguentemente non possono certo esserlo i nuovi indicatori per i quali la circolare, in più di una circostanza, si arrende all’evidenza di alcune lacune.È il caso, ad esempio, dell’indice di anomalia relativo all’apporto delle figure non dipendenti nelle società di persone dove tutti i soci sono amministratori ma non necessariamente prestano la loro attività in modo continuativo nell’impresa: a fronte di casi in cui un socio amministratore apporta una quota limitata di lavoro all’interno dell’impresa non c’è possibilità di evitare l’anomalia – e lo sgradevole 1 in pagella – ma è possibile soltanto segnalare la circostanza nel “Campo annotazioni” del modello.La stessa situazione si verifica nelle piccole imprese con l’indicatore relativo alle spese per dipendente quando queste si palesano di importo inferiore al “valore aggiunto per dipendente”: anche in questo caso la circolare suggerisce il medesimo comportamento di segnalare la circostanza nel “Campo annotazioni”.Ma, a ben vedere, segnalazione o meno, il contribuente per intanto “incassa” il valore 1, che può condurlo in area di insufficienza e, in quanto tale, potenzialmente selezionabile ai fini dell’analisi del rischio (atteso che appare inimmaginabile uno screening preventivo della posizioni di insufficienza corredate dalla compilazione del “Campo annotazioni”): solo successivamente potrà fare valere le proprie ragioni in un “altrove”, attesa la nota assenza del contraddittorio preventivo

FONTE: Ipsoa 10/09/2019