Occupazione femminile: allo studio nuovi sgravi contributivi e fiscali per le imprese

Esonero contributivo triennale a favore delle imprese che, negli anni 2019 e 2020, assumono donne di qualsiasi età con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Possibilità per le lavoratrici con specifiche esigenze familiari di accedere a regimi di lavoro part time. Agevolazioni fiscali per il datore di lavoro che realizza spazi aziendali dedicati ad asili nido e doposcuola. Misure di sostegno per la ricerca attiva del lavoro da parte delle donne attraverso l’assistenza dei servizi per il lavoro e dei centri per l’impiego. Sono i punti cardine del progetto di legge assegnato alla Commissione lavoro della Camera per favorire l’occupazione femminile. Due interventi particolarmente interessanti riguardano il welfare aziendale. Quali sono?E’ stato assegnato il 16 luglio 2019 alla XI Commissione lavoro della Camera il progetto di legge contenente “Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività” (A.C.1818).Il provvedimento, composto da 14 articoli, interessa in particolare il lavoro femminile, i premi di rendimento, la solidarietà negli appalti ed il lavoro associativo.Non contiene, contrariamente a quanto si pensava, alcuna disciplina dei lavoratori riders, materia che è stata invece inserita nel decreto legge “salva imprese”.

Misure per l’occupazione femminile

Per favorire l’occupazione femminile il progetto prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che, negli anni 2019 e 2020, assumono delle lavoratrici di qualsiasi età con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l’esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestici.Per un periodo massimo di 36 mesi, sarebbero esclusi dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.In tal senso va anche l’introduzione, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, della possibilità di accedere a regimi di lavoro part time legati a specifiche esigenze familiari delle lavoratrici. Ai datori di lavoro del settore privato che avviano percorsi di sperimentazione del regime agevolato, è riconosciuta l’esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità di lavoro part-time, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.Sempre nell’ottica di sostenere l’occupazione femminile si tornano a favorire le iniziative di spazi aziendali dedicati ad asili nido e a doposcuola. Al datore di lavoro privato che allestisce nei luoghi di lavoro spazi dedicati all’assistenza dei figli minori di 6 anni, è riconosciuta la deducibilità dal reddito di impresa nella misura del 200% degli oneri sostenuti per l’allestimento e l’organizzazione dei suddetti spazi.Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i periodi di astensione dall’attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro delle donne, riferibili ai carichi di cura familiare – quali per esempio i periodi di congedo per l’assistenza a un familiare malato – o la maternità, sono riconosciuti i contributi figurativi compensativi.Analoga disposizione è prevista per i periodi di ricerca attiva del lavoro da parte delle donne attraverso l’assistenza dei servizi per il lavoro, dei centri per l’impiego o di altri enti accreditati, in considerazione del fatto che le donne hanno carriere molto discontinue, spesso legate anche alla necessità di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. L’articolo 10 dispone la non imponibilità fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per le spese sostenute.L’ opzione donna è estesa alle lavoratrici che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Potranno pertanto avvalersene le lavoratrici che maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Welfare aziendale

Due interventi particolarmente interessanti riguardano il welfare aziendale. Al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR sono aggiunte due lettere:1. f-quinquies), per cui non sono imponibili le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari a carico, per la cura o l’assistenza sanitaria di animali domestici legalmente detenuti;2. i-ter) in base alla quale, a determinate condizioni, sono escluse dal reddito di lavoro subordinato le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 10.000 euro per ciascun periodo di imposta.Con la sostituzione del comma 182 dell’articolo 1 della l. n. 208/2015, l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali scende dal 10 al 5%, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, con riferimento ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

FONTE: Ipsoa 07/09/2019