Decreto “Tutela lavoro”: estese ai riders le garanzie dei lavoratori subordinati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge per la tutela del lavoro. Il provvedimento si pone l’obiettivo di assicurare maggiore protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i riders, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità. Previste anche norme per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori. Confermata l’immunità penale per l’ex ILVA di Taranto in attesa dell’ammodernamento degli impianti ferma restando la responsabilità penale, civile e amministrativa per violazione di norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.Nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 è stato pubblicato il D.L. n. 101 del 3 settembre 2019 che contiene disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui (riders), i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonché disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza.Il decreto legge prevede anche norme per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori

Riders

Con il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Governo ha esteso le tutele di cui all’art. 2, comma 1 del Testo Unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015) anche ai lavoratori le cui modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.La conseguenza è che, qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali, sussisterebbe una presunzione assoluta di etero-organizzazione.La “etero-organizzazione” è un concetto più specifico rispetto alla ”etero-direzione”.Vediamo le differenze.Etero-organizzazione (Ministero del Lavoro, circolare n. 3/2016 e INL, circolare n. 6/2019)

Si ha etero-organizzazione quando il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.Per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.N.B.: in caso di etero-organizzazione si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Etero-direzione (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 7024/2015)

Si ha eterodirezione quando, al di là del nomen juris dato dalle parti al contratto, è previsto:- un compenso fisso;- un orario di lavoro stabile e continuativo;- il carattere delle mansioni;- il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali.N.B.: in caso di etero-direzione il rapporto di lavoro viene trasformato in rapporto di lavoro subordinato

Da quanto sopra ne discende che ai riders si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.Retribuzione e coperture assicurativeL’art. 1 del decreto legge, al fine di promuovere un’occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, ha stabilito livelli minimi di tutela per i riders, definiti come “lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali”.Per piattaforme digitali si intendono, invece, “i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”.Posto ciò, viene stabilito che il corrispettivo per i lavoratori possa essere sì determinato in base alle consegne effettuate, purché, però, in misura non prevalente. Saranno i contratti collettivi che potranno (non si tratta di un obbligo) definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi ed il corrispettivo orario sarà riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.Altre tutele spettanti ai riders sono:- la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;- l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008.Il premio di assicurazione INAIL dovrà essere determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta ed ai fini del calcolo del premio assicurativo, si dovrà assumere come retribuzione imponibile, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

N.B. Le tutele in materia di corrispettivo, assicurazione INAIL e sicurezza e salute si applicheranno decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

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Tutele per gli iscritti alla Gestione separata

Non di minore importanza è l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata.Innanzitutto, per quanto concerne il diritto alla DIS-COLL, cambia il numero di mesi di contribuzione che il soggetto deve possedere, nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro, per aver diritto all’indennità di disoccupazione. La contribuzione richiesta passa da 3 mesi ad un solo mese.Inoltre gli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, avranno diritto all’indennità giornaliera di malattia, all’indennità di degenza ospedaliera, al congedo di maternità ed al congedo parentale, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei loro confronti risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.E’ previsto, altresì, l’aumento del 100% dell’indennità di degenza ospedaliera e l’aggiornamento conseguente dell’indennità giornaliera di malattia.

Misure per l’ex ILVA

Fra le altre norme previste dal decreto legge un cenno a parte merita sicuramente la reintroduzione di misure per l’ex ILVA, oggi di proprietà di Arcelor Mittal.Più nello specifico la norma stabilisce che tutti gli atti compiuti da Arcelor Mittal in esecuzione dei doveri imposti dalle diposizioni contenute nel Piano Ambientale non possono dar luogo a responsabilità penale, ferma restando la responsabilità penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.In pratica uno scudo penale che varrà fino a quando l’azienda non completerà l’ammodernamento degli impianti.

Altre misure

Sono previste anche le seguenti misure a sostegno di crisi aziendali:- finanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori occupati nelle aree di crisi industriali complesse nelle Regioni Sardegna e Sicilia e nella provincia di Isernia;- intervento nato a seguito della vertenzaWhirlpool che consiste nell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa che abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi.Infine, vi sono disposizioni per:- l’assunzione di dipendenti INPS e stabilizzazione dei precari dell’ANPAL Servizi;- la proroga di LSU e LPU;- la risoluzione del problema della validità della DSU che dal 1° gennaio 2020 avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre;- la possibilità per i privati di alimentare con donazioni spontanee e solidali il fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

FONTE: Ipsoa 05/09/2019