Scadenze fiscali: cambia il calendario 2019

Cambia, in corso d’anno, il calendario delle scadenze fiscali relative alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IMU/TASI.Per le dichiarazioni dei redditi e IRAP, a dire il vero, oltre allo slittamento, a regime, ma già con effetto dal 2019, delle date di presentazione, è stata disposta anche la proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività economiche e professionali per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA.A ridisegnare il calendario fiscale ci ha pensato il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, in sede di conversione in legge, ha imbarcato il pacchetto semplificazioni fiscali che, appunto, conteneva molte delle disposizioni di cui si discute.Pertanto, in questa seconda metà del 2019, i contribuenti da un lato e i professionisti che li assistono, dall’altro, si trovano a dover fare i conti con un nuovo calendario delle scadenze che richiede una adeguata riorganizzazione per poter far fronte al mutato quadro operativo.

Proroga dei versamenti

La prima importante novità riguarda lo slittamento dei versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP, nonché dell’IVA annuale per chi ha deciso di posticiparla.In particolare, la norma dispone che per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli articoli 5, 155 e 166 TUIR, aventi i requisiti ISA, i termini dei versamenti IRPEF risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.Leggi anche ISA: i versamenti slittano al 30 settembreAi fini della proroga e per definirne meglio l’ambito applicativo è importante richiamare i chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019. Nel documento di prassi l’Agenzia ha affermato che rientrano nella proroga i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e cioè i contribuenti che contestualmente:- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.Inoltre, ha aggiunto che, se ricorrono tali condizioni, sono interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:- applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.Leggi ancheProroga versamenti soggetti ISA: vale anche per i contribuenti forfetariDa segnalare che rientrano nella proroga tutte le scadenze che cadono nel periodo sopra citato, rateizzazioni comprese.Vi rientrano anche i soggetti IRES che:- fruiscono del maggior termine di versamento nel caso in cui approvano il bilancio entro 180 giorni;– hanno esercizio a cavallo d’anno con termini di versamento che cadono tra il 30 giugno e il 30 settembre.Chiaramente, le eventuali rateizzazioni decorreranno dal 30 settembre e, quindi, saranno al massimo di 3 rate.

Nota beneNulla vieta che il contribuente possa frazionare la prima rata (pari a 1/3 del dovuto) in più tranches da pagare entro il 30 settembre 2019, senza applicare alcuna maggiorazione.Ciò può tornare utile in caso di pianificazione dei versamenti onde evitare di ritrovarsi, al 30 settembre, con un importo eccessivo da versare, fermo restando che le eventuali successive rate di ottobre e novembre andranno maggiorate degli interessi nella misura del 4% in ragione d’anno, calcolati con il metodo commerciale.

Presentazione della dichiarazione dei redditi

Il modello Redditi 2019 relativo ai redditi 2018 va presentato, in via telematica, entro il 2 dicembre 2019 (termine così prorogato in quanto il 30 novembre, nuova data stabilita dal decreto Crescita, cade di domenica).Pertanto, la vecchia scadenza per la trasmissione telematica, fissata al 30 settembre viene posticipata, a regime, al 30 novembre, ma già con effetto dalla dichiarazione 2019 (redditi 2018).Leggi ancheModelli Redditi e IRAP al 30 novembre: nulla cambia in caso di operazioni straordinarieI contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giornodell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. In precedenza, il termine era stabilito entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare presentano la dichiarazione con modalità telematiche entro il 30 novembre del periodo d’imposta successivo a quello di riferimento.

Presentazione della dichiarazione IRAP

Stessa sorte ha avuto la data di presentazione della dichiarazione IRAP.Poiché i termini di presentazione della dichiarazione IRAP seguono le stesse regole previste per le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP 2019 vanno presentate entro:- il 2 dicembre 2019, se persone fisiche, società semplici, S.n.c. e S.a.s. nonché società ed associazioni ad esse equiparate oppure soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare;- entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, se soggetti IRES con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Presentazione della dichiarazione IMU/TASI

A partire dal 2019, il termine di presentazione della dichiarazione IMU, nonché quello della dichiarazione TASI scade il 31 dicembre.Leggi ancheIMU e TASI: cambia il calendario di presentazione della dichiarazioneSi ricorda che – in base alla disposizione precedente – i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l’IMU ed entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo TASI.Sempre in materia di IMU e TASI, il decreto Crescita ha eliminato gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.In particolare, è stato modificato l’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. n. 201/2011, che prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.La norma precedente prevedeva che, per l’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo dovesse attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU; con il decreto Crescita, è stato eliminato l’obbligo di attestazione.

Fonte, IPSOA 11/07/2019