a data del 1° luglio 2019, per molti esercenti, specie quelli di più grosse dimensioni, rappresenta una svolta epocale. Scatta, infatti, l’obbligo – per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro annui – di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.Pertanto, si dirà addio allo scontrino e alla ricevuta fiscale che, appunto, saranno totalmente sostituiti dalla trasmissione telematica.Consulta il Dossier Scontrini elettronici 2019A dire il vero non è una novità assoluta: la trasmissione telematica dei corrispettivi è una realtà consolidata da qualche anno nel settore della grande distribuzione, oltre che, anche se solo su base volontaria, per alcuni “pionieri” che in passato hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 nella vecchia formulazione.L’aver ora previsto l’obbligo cambia notevolmente il quadro e fa venire a galla alcune criticità che, puntualmente, si presentano ogni volta che ci si trova di fronte ad una svolta epocale.Proviamo a riepilogare, specie per i ritardatari, i passaggi da effettuare per essere pronti all’appuntamento, anche alla luce delle novità previste dal decreto Crescita e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 29 giugno 2019, n. 15/E.Leggi ancheCorrispettivi giornalieri con procedura web alternativa
Registratori telematici
Sul piano operativo la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata secondo le modalità definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019.In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.Si tratta dei c.d. “Registratori Telematici” (approvati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate), costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.Si evidenzia che i Registratori Telematici possono essere utilizzati come Registratori di cassa.Va comunque anche ricordato che i registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché appositamente adattati.Il Registratore Telematico risulta “in servizio” al momento della prima trasmissionetelematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle entrate.
Come avviene la messa in funzione del Registratore Telematico
Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione devono essere comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate.Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante l’area “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.Sempre in “Fatture e corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.
Le novità introdotte dal decreto Crescita e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la conversione in legge del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), sono state introdotte alcune modifiche che hanno la finalità di agevolare i contribuenti soprattutto in questa prima fase di avvio dell’obbligo.Viene integralmente sostituito il comma 6-ter dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo, in linea generale, che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giornidall’effettuazione della relativa operazione.Nessuna modifica, invece, è prevista per la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché per i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA che, dunque, rimangono confermati nell’attuale previsione.Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente:- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro;- dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti,non saranno applicate le sanzioni previste dalla legge (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015), ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.Su questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 2019, ha avuto modo di chiarire che la norma consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (le modalità saranno definite con apposito provvedimento di prossima emanazione. Tali soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Tale facoltà è ammessa fino a quando non viene attivato il registratore telematico e comunque al massimo fino al semestre di moratoria.Resta inteso che durante questo periodo oltre a dover essere emessi regolarmente gli scontrini e/o le ricevute fiscali, il soggetto deve effettuare nei termini le registrazioni dei corrispettivi e liquidare l’IVA.Inoltre, con un’altra importante precisazione, si afferma che anche coloro i quali hanno già messo in funzione il registratore telematico possono fruire, durante il semestre di moratoria, della possibilità di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Fonte, IPSOA 02/07/2019