Con la conversione in legge, il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha guadagnato – rispetto alla versione originaria – tantissime novità, che ne hanno cambiato notevolmente la fisionomia, tanto da farlo assomigliare ad una manovra “in miniatura”.Basti pensare che, all’interno del decreto, è stato inserito tutto il pacchetto delle semplificazioni fiscali che erano in discussione con un separato disegno di legge. Tra queste, ad esempio, si segnala lo slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP al 30 novembre e di quella IMU/TASI al 31 dicembre, nonché la proroga al 30 settembre dei versamenti per i soggetti ISA. Non manca nemmeno la (ennesima) riapertura della rottamazione dei ruoli, oltre ad alcune norme di interpretazione autentica che chiariscono alcuni aspetti controversi (tra tutte, la nuova norma sul ravvedimento parziale).L’elenco delle novità è molto più lungo, per cui vale la pensa di sintetizzare il contenuto delle norme fiscali contenute nel testo definitivo del decreto.
Riapertura superammortamento
Si reintroduce dal 1° aprile 2019 il superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.Rispetto alle norme previgenti, però ora viene introdotto un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.Leggi ancheDecreto Crescita: super ammortamento 2019 tra novità e conferme
Mini IRES
L’agevolazione IRES prevista dalla legge di Bilancio lascia il posto ad una versione più semplificata. Si tratta della mini IRES in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.Leggi ancheMini IRES: tassazione al 20% a partire dal 2023L’aliquota ordinaria (24%) verrà ridotta più gradualmente e, in particolare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, rispettivamente, è ridotta di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 e di 3,5 punti percentuali.Alla luce di quanto appena detto, dunque, le aliquote saranno le seguenti:- 22,5% per l’anno di imposta 2019;- 21,5% per il 2020;- 21% per il 2021;- 20,5% per il 2022;- 20% a decorrere dal 2023, a regime.
Deducibilità IMU dal reddito d’impresa
Con effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l’IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.La deduzione si applica nella misura del:- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;- 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Comunicazione per la cedolare secca: soppressione
Viene soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, in base al quale – in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento – si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Dichiarazione IMU/TASI
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI si sposta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.Leggi ancheIMU e TASI: cambia il calendario di presentazione della dichiarazioneSempre ai fini IMU, si eliminano gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
Tassazione canoni non percepiti
Si consente al contribuente – per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.Le norme introdotte hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
Patent box
La disciplina sul patent box viene modificata con l’obiettivo di consentire ai contribuenti di accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.In particolare, a decorrere dal periodo di imposta 2019, è possibile accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.Leggi anchePatent box: a Copernican revolution with the Growth DecreeI soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi
All’amministrazione finanziaria è fatto divieto di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.È possibile richiedere tali dati qualora la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni
Viene previsto lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP delle persone fisiche e giuridiche.In particolare, si dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all’attuale 30 settembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.I contribuenti soggetti all’IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese (rispetto all’attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Semplificazione nell’impegno a trasmettere le dichiarazioni dei redditi
Per i soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione.Viene prevista la possibilità – per il contribuente/sostituto d’imposta – di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest’ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.
Versamenti con modello F24
Viene esteso al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l’ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, vale a dire il modulo fiscale con il quale è possibile effettuare il pagamento di molte imposte e tributi previsti dal nostro sistema economico, attraverso il ricorso ai relativi codici tributo.Viene inoltre modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
Semplificazioni ISA
Con effetto dal periodo d’imposta 2020, i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA non devono dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.Inoltre, si prevede che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l’applicazione degli ISA nell’area riservata del suo sito internet istituzionale.
Conoscenza degli atti e semplificazione
L’Amministrazione finanziaria si impegna ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. Tale documentazione deve essere messa a disposizione con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.
Contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria
Con effetto dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, si introduce nell’ambito dell’accertamento un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.Sono esclusi dal procedimento dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con una norma di natura interpretativa si chiarisce che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.
Ravvedimento parziale
Si estende l’ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso recependo in norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).Leggi ancheRavvedimento operoso parziale: norma di interpretazione autentica… necessaria?Si tratta di una norma di interpretazione autentica e, quindi, con efficacia retroattiva.Ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:- ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;- ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
Rientro dei cervelli
Si introducono significative modifiche al regime degli impatriati (art. 6, D.Lgs. n. 147/2015) nonché al regime del rientro dei cervelli (art. 44, D.L. n. 78/2010).In particolare, per quanto riguarda gli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020:- si incrementa dal 50 al 70 percento la riduzione dell’imponibile;- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;- si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (in sostanza, dall’anno 2020):- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).Con le modifiche apportate in sede parlamentare è stata introdotta una deroga per i redditi degli sportivi professionisti impatriati, che rimangono detassati al 50%, in luogo del 70%.Leggi ancheDecreto Crescita: per aiutare il calcio italiano entra in campo anche il fiscoInoltre, a tali soggetti non si applicano la maggiorazione dell’agevolazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico.Infine, l’applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile.
Tassazione agevolata per i pensionati che rientrano dall’estero
Si modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7%, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno.Le norme in esame:- espungono i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione;- allungano da cinque a nove periodi di imposta la validità dell’opzione;- consentono di mantenere valida l’opzione anche in caso di versamento tardivo dell’imposta sostitutiva.
Progetti di innovazione sociale
Sono esentate da imposizione fiscale, per l’anno 2019, le somme, configurate quali “contributi in natura”, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha erogato e deve tuttora erogare nell’ambito della gestione dell’Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, “Progetti di innovazione sociale”.
Regime forfetario
Con effetto dal 1° gennaio 2019, si introduce l’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e su quelli assimilati al lavoro dipendente.Leggi ancheRegime forfetario: obbligo di ritenuta sui dipendenti con effetto retroattivoPer evitare disagi ai lavoratori, è previsto che l’ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte precedentemente al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019), è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto), in tre rate mensili di uguale importo.Le disposizioni si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto: pertanto, la sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione – salvo frode fiscale – si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2019.Inoltre, gli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al regime forfettario non comprendono dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero che sono da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Agevolazioni trasferimenti immobiliari
Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare anche in caso di operazioni esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972), che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute:- le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte;- gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.L’agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;L’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione.Rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.
TASI
Sono esentati dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.Leggi ancheEsenzione TASI per gli immobili merce delle imprese di costruzione, ma solo dal 2022
Ecobonus e sismabonus
Si estende, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3, la spettanza delle agevolazioni (sismabonus) consistenti nel diritto alla detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione.Inoltre, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, è prevista la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013), per gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013) e per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.Leggi ancheDecreto Crescita: possibile cedere la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
Strumenti finanziari convertibili
Si prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche appositamente definite, derivante dall’attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell’IRES e del valore della produzione netta IRAP.Leggi ancheIl regime fiscale degli strumenti ibridi allarga il perimetro
Incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi
Cambia la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, già introdotta dalla legge di Bilancio 2019.La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% fino ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata.Per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
Aggregazioni di imprese
Viene riproposto, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il bonus aggregazione. L’agevolazione consente, a fronte dell’effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di 5 milioni di euro.Leggi ancheBonus aggregazioni: riconoscimento fiscale dei plusvalori gratis fino a 5 milioniViene pertanto introdotta una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l’applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.
Regime del realizzo controllato
Si estende l’applicazione del regime di realizzo controllato, previsto dal TUIR (art. 177) nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, anche alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo in presenza di specifiche circostanze.Per effetto delle norme in esame, in presenza di alcuni requisiti e in ragione delle modalità con cui le quote scambiate vengono contabilizzate nei bilanci delle società coinvolte, dall’operazione di scambio non emergono plusvalenze soggette a imposta (cd. neutralità fiscale indotta).
E-fattura San Marino
Anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino è previsto l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal D.M. 24 dicembre 1993.Leggi ancheFattura elettronica anche per gli scambi di beni con San Marino
Luci votive
Tra le attività qualificate come “commercio al minuto” a fini IVA rientrano anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019.
Termine emissione e-fattura
Cambia il termine per l’emissione della fattura previsto dal D.L. n. 119/2018: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.Leggi ancheFatture con emissione entro 12 giorni
Termine invio LIPE quarto trimestre
Vengono modificati i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA (c.d. LIPE) per il quarto trimestre. In particolare, è possibile effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Trasmissione corrispettivi e lotteria scontrini
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.Viene eliminata la norma che consente l’individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dalla legge (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.Leggi ancheInvio telematico dei corrispettivi con moratoria per le sanzioniIn relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, si raddoppia la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti.
Proroga versamenti imposte per i soggetti ISA
Si prorogano al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.Leggi anche ISA: i versamenti slittano al 30 settembre
Cessione credito IVA
È consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall’art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988. La norma si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Dichiarazioni di intento IVA
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi dal 2020), l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.Leggi ancheDichiarazioni d’intento: procedura semplificata per gli esportatori abitualiLa dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.Viene abrogata la norma (art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983) che richiede che la dichiarazione dalla quale risultava l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta sia redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata, e che gli estremi della dichiarazione siano indicati nelle fatture emesse in base ad essa.Il cedente o il prestatore che effettua cessioni (anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) o prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, deve riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse.
Tenuta della contabilità meccanizzata
Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiestadell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.
Bollo su e-fatture
L’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle Entrate si applica la sanzione del 30% del dovuto.L’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio.
Vendite tramite piattaforme digitali
I soggetti IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore, la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita.L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo termini e modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.L’accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati sia i beni che sono all’interno dell’Unione europea.
Denuncia fiscale per la vendita di alcolici
Viene reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini. L’adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017).
Diritti doganali
I contribuenti possono pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici. Il pagamento è ammesso in contanti per un importo non superiore a 300 euro.
Attività ricettive e affitti brevi
Gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, sono forniti dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle Entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiornoLeggi ancheDecreto Crescita: stretta per le locazioni breviI titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
Enti associativi assistenziali
Viene definito il perimetro soggettivo dell’agevolazione che opera per determinate categorie di enti non commerciali – prevalentemente associativi – e che consiste nell’esclusione da tassazione diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente “non commerciali”.In particolare, si chiarisce sia il perimetro operativo dell’agevolazione vigente, sia quello destinato a operare allorché sia attuata la riforma del Terzo settore con l’istituzione del Registro dei relativi enti.
Rottamazione entrate enti locali
Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l’esclusione delle sanzioni.Leggi ancheRottamazione quater per le ingiunzioni fiscali degli Enti territorialiIn particolare, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, con propri atti, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Tributi locali
Dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale IRPEF, dall’IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembredi ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.Inoltre, gli enti locali possono subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.
Contrasto dell’evasione dei tributi locali
Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
Credito d’imposta distributori di carburante
Il credito di imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese, spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse.
Riapertura rottamazione cartelle
Si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire:- alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;- al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.Leggi ancheRottamazione ter e saldo e stralcio al 31 luglioIl pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio per l’agente della riscossione, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora) è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi (2% annuo) sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine (ai sensi dell’art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018, rate dovute per precedente definizione agevolata 2017), possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019, come previsto dall’art. 3, comma 23), ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.Inoltre, si interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i contribuenti in difficoltà economica contenuta nella legge di Bilancio 2019. In particolare, le nuove norme subordinano l’applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi dagli iscritti alle casse previdenziali professionali a una previa delibera delle casse medesime, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante PEC.
IMU società agricole
Si equiparano, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini IMU.
Agevolazioni sui rifiuti, imballaggi e prodotti da riciclo e riuso
Vengono introdotte misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d’imposta, per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.LeggiancheEconomia circolare: tris di agevolazioni per le impreseAnaloghe agevolazioni fiscali sotto forma di credito d’imposta sono previste per incentivare l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.
Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali
Vengono estese le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge Genova(art. 43, comma 2, D.L. n. 109/2018) a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (legge n. 185/2000, Titoli I e II), ammettendo tali transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Si ricorda che INVITALIA è il soggetto competente a stipulare i contratti di finanziamento in questione
Regime fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine
Si introduce un regime fiscale speciale per gli investimenti in fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF – European Long Term Investments Fund).In particolare, i redditi derivanti agli investimenti effettuati in fondi ELTIF, anche mediante l’investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi (fondi di ELTIF) sono esenti dalle imposte sui redditi di capitale (di cui all’art. 44, comma 1, lettera g, TUIR) e sui redditi diversi (di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter, TUIR).A partire dal periodo d’imposta 2020, possono beneficiare di tale regime fiscale speciale gli investimenti effettuati, per un importo non superiore a 150.000 euro nell’anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, in fondi ELTIF (o fondi di ELTIF) che presentano tutte le seguenti caratteristiche:a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino ad un tetto complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;b) investono almeno il 70% del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell’art. 10 del regolamento (UE) 2015/760, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 TUIR o in Stati membri UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.L’investimento deve essere detenuto per almeno 5 anni al fine di beneficiare della esenzione dall’imposta sui redditi di capitale e sui redditi diversi. In caso di cessione delle quote o azioni dei fondi prima di tale termine, a meno che il controvalore non venga integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi. Il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello di cessione.La decadenza del beneficio fiscale può anche derivare dal venir meno della qualificazione del fondo per effetto del mancato rispetto della disciplina europea sugli investimenti ammissibili e sui limiti alla concentrazione.Infine, è previsto che le azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF non sono soggette alle imposte di successione e donazione.
Agevolazioni fiscali per l’Italia meridionale
Vengono introdotte alcune disposizioni agevolative per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno.In particolare, l’agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.
Fonte: IPSOA, 28 giugno 2019, n .14